Lo Stato L'Organo Legislativo: la Knesset

L’Organo Legislativo: la Knesset

La Knesset (Parlamento unicamente israeliano) è l’organo legislativo del Paese.

La Knesset ha preso il nome e fissato il numero dei suoi deputati a 120, rifacendosi alla Knesset Haghedolàh (Grande Assemblea), il consiglio rappresentativo ebraico riunito a Gerusalemme da Ezrà e Nehemià nel V Secolo a.E.V.  

Una nuova Knesset inizia a svolgere le sue funzioni dopo le elezioni generali, che ne determinano la composizione. Nella prima sessione i membri della Knesset dichiarano  la loro fedeltà, e vengono eletti il presidente e i vice presidenti. Generalmente la Knesset resta in carica  quattro anni, ma può sciogliersi o essere sciolta dal Primo Ministro in qualunque momento durante il suo mandato.  Fin quando non viene formalmente costituita una nuova  Knesset a seguito delle elezioni, la piena autorità rimane  a quella uscente.

Il lavoro della Knesset avviene in sessioni plenarie e attraverso 15 commissioni permanenti.

Nelle sessioni plenarie vengono condotti dibattiti generali sulla legislazione sottoposta dal governo o da singoli deputati della Knesset, come pure sulla politica e sull’attività del governo. I dibattiti sono condotti in ebraico, essendo entrambe le lingue ufficiali. e’ disponibile una traduzione simultanea.

Per diventare legge, un progetto deve passare l’approvazione di tre letture alla Knesset. Nella prima lettura, il progetto è presentato all’assemblea plenaria, seguito da un breve dibattito sui suoi contenuti, dopo il quale è rinviato all’appropriata commissione della Knesset per la discussione dettagliata e, se necessario, per la riformulazione. Quando la commissione ha completato il suo lavoro, il progetto viene rinviato all’assemblea plenaria per la sua seconda rilettura, durante la quale i membri della commissione che hanno delle riserve possono presentarle. Dopo un dibattito generale, ciascun articolo del progetto è messo ai voti e, a meno che non sia necessario rimandarlo nuovamente alla commissione, la terza rilettura viene effettuata immediatamente e il progetto viene votato suo intero. 

Se questo ottiene l’approvazione, viene firmato dal Presidente della Camera in carica e, successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, con le firme del Presidente, del Primo Ministro, del Presidente della Knesset e del ministro responsabile dell’applicazione della legge. Infine, viene posto su di esso il sigillo di Stato da par Ministro della Giustizia e il progetto diventa legge.